PNRR: Fondo per il sostegno alla Transizione Industriale 2025
Il Fondo si pone l’obiettivo di favorire l’adeguamento del sistema produttivo italiano alle politiche UE sulla lotta ai cambiamenti climatici con una dotazione finanziaria pari a 400 milioni di euro.
Possono presentare istanza le imprese, di qualsiasi dimensione, operanti sull’intero territorio nazionale con programmi di investimento di importo compreso tra 3 milioni e 20 milioni di euro con almeno una delle seguenti finalità:
- maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo II del decreto direttoriale 23 dicembre 2024;
- uso efficiente delle risorse, attraverso la riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste al Titolo III dello stesso decreto.
Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo a fondo perduto alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal Regolamento GBER e dalla sezione 2.6: Aiuti a favore della decarbonizzazione del “Quadro temporaneo”. Il 40% delle risorse è riservato alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Una quota pari al 50% della somma sarà riservata alle imprese energivore. Contributo a fondo perduto variabile a seconda delle dimensioni aziendali tra il 40 e il 60%
SOGGETTI AMMESSI
Possono beneficiare degli interventi del Fondo, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le imprese, di qualsiasi dimensione e operanti sull’intero territorio nazionale, che, alla data di presentazione della domanda di accesso, si trovano nelle seguenti condizioni:
a) essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono dimostrare il possesso della personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza, attestata dall’omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell’agevolazione, la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
b) operare in via prevalente nei settori estrattivo e manifatturiero di cui alle sezioni B e C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007;
I programmi di investimento di cui al comma 1 devono riguardare una sola unità produttiva dell’impresa proponente. Nella predetta unità produttiva deve essere svolta, così come comunicato con modello AA7/AA9 all’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 o unitamente al modello Comunica in Camera di commercio, un’attività rientrante nel settore manifatturiero di cui alla sezione C della classificazione delle attività economiche ATECO 2007.
INVESTIMENTI AMMISSIBILI
1. Sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento, eventualmente accompagnati da progetti di formazione del personale, che perseguono una o più delle seguenti finalità:
a) conseguimento nell’ambito dell’unità produttiva oggetto di intervento di una maggiore efficienza energetica nell’esecuzione dell’attività d’impresa;
b) uso efficiente delle risorse, attraverso una riduzione dell’utilizzo delle stesse anche tramite il riuso, il riciclo o il recupero di materie prime e/o l’uso di materie prime riciclate, nell’unità produttiva oggetto dell’intervento;
c) cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo dell’unità produttiva oggetto dell’investimento, attraverso l’implementazione di soluzioni e tecnologie atte a consentire una maggiore efficienza energetica ovvero attraverso il riciclo e il riuso di materiali produttivi, di materie prime e riciclate.
2. Ai fini dell’accesso al Fondo, i programmi di investimento di cui al comma 1 devono essere supportati da uno studio o documento, realizzato da soggetti qualificati, come individuati nell’ambito del provvedimento di cui all’articolo 10, comma 2, che definisca lo stato dell’arte dell’unità produttiva, gli interventi da porre in essere al fine del conseguimento degli obiettivi ambientali e i risultati attesi a seguito della realizzazione degli interventi. Il predetto studio o documento dovrà quindi individuare, tenuto anche conto delle specificazioni recate dal provvedimento di cui all’articolo 10, comma 2, obiettivi di efficienza del programma proposto misurabili e monitorabili, nonché i pertinenti indicatori.
3. Con riferimento al comma 1, lettera a), sono ammissibili all’intervento del Fondo programmi di investimento realizzabili nell’ambito di unità produttive ubicate su tutto il territorio nazionale che prevedano il raggiungimento di una maggiore efficienza energetica, anche attraverso:
a) l’introduzione di sistemi di monitoraggio dei consumi energetici;
b) l’installazione o sostituzione di impianti ad alta efficienza ovvero di sistemi e componenti in grado di contenere i consumi energetici correlati al ciclo produttivo e/o di erogazione dei servizi;
c) l’utilizzo di energia termica o elettrica recuperata dai cicli produttivi;
d) l’installazione di impianti di produzione di energia termica o elettrica da fonte rinnovabile per l’autoconsumo.
SPESE AMMISSIBILI
a) suolo aziendale e sue sistemazioni, limitatamente a quelli strettamente necessari per soddisfare gli obiettivi ambientali, nei limiti del 10% (dieci per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile;
b) opere murarie e assimilate, limitatamente a quelle strettamente necessarie per soddisfare gli obiettivi ambientali, nel limite del 40% (quaranta per cento) dell’investimento complessivamente ammissibile.;
c) impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, necessari per perseguire gli obiettivi ambientali;
d) programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi.
APERTURA BANDO:
a partire dalle ore 12.00 del giorno 5 febbraio 2025 e fino alle ore 12.00 del giorno 8 aprile 2025.